PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando l'importo degli emolumenti, diretti ed indiretti, supera i 100.000 euro annui»;

          b) al secondo comma dell'articolo 10 le parole : «ed attività ad esse connesse o strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «e attività ad esse strettamente collegate»;

          c) il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

      «L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente destinati al perseguimento di attività sportive e che almeno il 50 per cento degli stessi sia destinato ai settori giovanili.
      È comunque fatto divieto alle società sportive costituite in società per azioni di richiedere l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale nella Borsa valori. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono escluse le società che hanno già effettuato il collocamento dei propri titoli alla quotazione ufficiale nella Borsa valori»;

          d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13 - (Liquidazione della società) 1. - La federazione sportiva nazionale, in deroga all'articolo 2409 del codice civile, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con ricorso motivato,

 

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la messa in liquidazione della società sportiva e la nomina di un liquidatore.
      2. Compiuta la liquidazione ai sensi del comma 1, i liquidatori devono redigere il bilancio finale ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI».